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Analisi dei conti correnti

La società opera il controllo preventivo, e, se ne ravvisa la profittabilità, il ricalcolo dei rapporti di conto corrente e dei finanziamenti in conto (aperture di credito, fidi per anticipi, mutui a ripianamento dell'esposizione), applicando i criteri stabiliti dalla normativa e dalla giurisprudenza più recente.

E' assai frequente riscontrare delle anomalie nel calcolo e addebito delle competenze periodicamnte addebitate dagli intermediari: il ruolo del consulente tecnico è quello di individuare ogni possibile anomalia e quantificarla nel modo corretto, redigendo una perizia tecnica analitica producibile in giudizio o utile al raggiungimento di un accordo stragiudiziale.

Di seguito, una brevissima rassegna delle possibili anomalie bancarie.

I rapporti di conto corrente sono caratterizzati dall'applicazione dell'anatocismo trimestrale, inteso quale produzione di intessi su interessi.

L'anatocismo è vietato dall'art. 1283 c.c.: "In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi."

Dopo aver ritenuto per decenni legittimo l'anatocismo applicato dalle banche, nel 1999 con tre sentenze la Cassazione ha mutato orientamento giurisprudenziale sancendo l'illegittimità dell'anatocismo trimestrale; orientamento confermato dalla stessa Cassazione con la sentenza n. 21095/04 e, più recentemente, con la sentenza della Cassazione a Sezione Unite n. 24418/10.

Sancita l'illegittimità dell'anatocismo praticato dagli intermediari fino al 2000, per il periodo successivo è necessario verificare se gli stessi abbiano rispettato, nei rapporti con la clientela, le prescrizioni della Delibera CICR 9/02/00.

Inoltre, successivamente al 2013, il legislatore ha provveduto a riformare ultriormente l'art. 120 del Testo Unico Bancario, prima con la legge 147/13 che ha reintrodotto il divieto assoluto di anatocismo, poi con la legge 49/16 che ha introdotto la possibilità di capitalizzazione annuale degli interessi, previo consenso preventivo scritto del correntista.

E' quindi necessario, nell'analizzare un rapporto di conto corrente, verificare per tutto il corso del rapporto il rispetto della normativa pro tempore vigente da parte dell'intermediario.

Oltre all'anatocismo, nei rapporti di conto corrente spesso le banche addebitano oneri illegittimi, non preventivamente pattuiti o, come nel caso delle commissioni di massimo scoperto, pattuiti in modo indeterminato.

Spesso inoltre l'addebito di interessi ed oneri connessi all'erogazione del credito determina un TEG (Tasso Effettivo Globale) superiore alle soglie d'usura previste dalla Legge 108/96. Il superamento delle soglie d'usura comporta l'applicazione dell'art. 1815 c.c., il quale prevede la non debenza di alcun interesse. I debordi dalle soglie d'usura sono frequenti sia nel periodo precedente il 2009 (per il quale la recente Cassazione S.U. n. 16303/18 ha stabilito che le CMS devono essere ricomprese nell'analisi secondo il metodo "del margine") sia dopo il 2009, per effetto dell'addebito di rilevanti commissioni di affidamento e penali di sconfino (denominate, dal 2012, commissioni di istruttoria veloce).

Da ultimo, su ciascun rapporto di conto va effettuato un attento screen delle variazioni delle condizioni economiche (aumento dei tassi, delle spese, delle aliquote delle commissioni), che per essere legittimo deve essere stato comunicato preventivamente dall'intermediario al correntista ai sensi dell'art. 118 TUB, nonchè dell'applicazione delle condizioni di valuta, legittime solo se pattuite e rispettose dell'art. 120 TUB

 

 

La Società C.B.F. effettua analisi, consulenze e perizie sui rapporti di conto corrente al fine di individuare gli addebiti illegittimi effettuati a titolo di interessi anatocistici, interessi usurari, interessi ultralegali e oneri non convenuti.

L'attività della Società C.B.F. può limitarsi alla redazione della perizia o può estendersi anche alla successiva contestazione all'istituto di credito offrendo l'assistenza tecnica (ed eventualmente legale) necessaria sia nella fase stragiudiziale, per un tentativo di componimento bonario del contenzioso, sia nell'eventuale successiva azione giudiziaria.

I costi per i servizi offerti dalla Società C.B.F. variano in relazione alla complessità dei rapporti da esaminare. Quando ne ricorrono le condizioni, la Società C.B.F. propone al cliente la possibilità di legare il proprio compenso ai risultati che si conseguiranno dalla contestazione (success fee), salvo la corresponsione di un modesto importo iniziale a parziale rimborso delle spese da sostenere.